Indice contenuti
Il consulente tecnico di parte
In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente (CTP), nominato dall’avvocato.
L’articolo n° 201 del Codice di Procedura Civile dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti.
La dichiarazione di nomina, viene effettuata dall’avvocato di una parte, indicando il nome e il recapito del Consulente Tecnico di Parte prescelto, in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni previste dalla Legge.
Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi.
Se una delle parti è professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, può egli stesso svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.
Mentre il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento il Consulente Tecnico di Parte al contrario non deve fare alcun giuramento.
Il Consulente Tecnico di Parte assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha scelto.
Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto.
Il CTP in campo penale ha grosso modo gli stessi obblighi del processo civile in particolare il CTP è nominato da una delle parti in causa solo in seguito alla richiesta di Perizia Tecnica da parte del Giudice in cui viene nominato il Perito del Tribunale CTU.
Il CTP ha il ruolo di assistere il proprio cliente con il compito di affiancare il CTU nell’espletamento del suo incarico durante le operazioni peritali, appurandone la correttezza metodologica della Consulenza, eventualmente producendo ulteriore documentazione clinica.
Il Consulente di parte si presta infine a formulare osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il Consulente del Giudice sarà giunto.
La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.
Alla fine delle operazioni peritali, il CTU scriverà la sua relazione, i CTP hanno tempo circa 10/15 giorni per apporre le proprie considerazioni rispetto alle conclusioni del CTU, commenti che poi vengono allegate alla relazione del CTU e quindi lette dal giudice.
La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU, se il CTP è appartenente ad un Ordine professionale egli è tenuto a rispettare le tariffe professionali dell’Ordine di appartenenza. Queste potranno essere a vacazione (tariffa oraria), a percentuale sul valore stimato (in caso di perizie di stima per danni, perizie di valutazione economica ecc.).
Per fissare un primo appuntamento puoi scrivermi un'e-mail all'indirizzo davide.algeri@gmail.com o contattarmi al numero +39 348 53 08 559.
Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi sul mio account personale di Instagram, sulla Pagina Ufficiale Facebook di Psicologia Pratica o nel Gruppo di Psicologia Pratica. © Copyright www.davidealgeri.com. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, del materiale su altri siti internet e/o su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione concessa da Davide Algeri e con citazione esplicita della fonte (www.davidealgeri.com). E’ consentita la riproduzione solo parziale su forum, pagine o blog solo se accompagnata da link all’originale della fonte. E’ altresì vietato utilizzare i materiali presenti nel sito per scopi commerciali di qualunque tipo. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.
Uomo con le dita incrociate | Autore: dolgacho