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Adozione speciale

Scritto da Dr.ssa Mara Giani il 12 Maggio 2015
Categorie
  • Psicologia forense
Tags

adozione specialeL’adozione speciale si differenzia dall’adozione tradizionale dal momento che viene applicata solamente quando il minore non è in stato di abbandono.

Da un punto di vista normativo, questo tipo di adozione si rifà all’art. 44 della legge 184/83 secondo il quale I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 (ossia quando non è stato dichiarato lo stato di adottabilità):

  • da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  • dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  • quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge  5 febbraio 1992, n. 104 e sia orfano di padre e di madre;
  • quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Esplicitando quanto espresso nella legge, notiamo che questo tipo di adozione può essere richiesta dai parenti del minore, ma anche da persone che intrattengono con quest’ultimo un rapporto stabile e duraturo nel caso in cui sia orfano di entrambi i genitori. Notiamo che una peculiarità importante di questa adozione sta nel fatto che può essere richiesta anche da chi non è coniugato.

Iter per l’adozione speciale

Certificati da richiedere

L’iter per l’adozione speciale prevede la presentazione della domanda al Tribunale per i minorenni di competenza del paese di residenza del minore corredata da una serie di documenti fra cui il certificato di nascita, lo stato di famiglia e il casellario penale dei richiedenti; documenti riguardanti il reddito, l’atto di nascita del minore, il certificato di matrimonio o dello stato libero se il minore ha compiuto sedici anni, il certificato di morte dei genitori.

Lettura di approfondimento:  Affido familiare: la continuità è benessere

In questo tipo di adozione è necessario che venga espresso il consenso sia da parte dell’adottante che dell’adottando nonché l’assenso dei genitori/coniuge dell’adottando.

In particolare se l’adottando ha compiuto 14 anni deve esprimere personalmente il proprio consenso davanti al presidente del Tribunale per i minorenni; se invece l’adottando ha compiuto 12 anni ne è previsto l’ascolto. Infine se è minore di 12 anni potrà essere ascoltato dal Tribunale solo dopo che ne è stata valutata la capacità di discernimento sulla questione.

Per quanto riguarda l’assenso invece può essere espresso personalmente oppure per procura. Tuttavia è importante sottolineare come tale assenso non sia una mera formalità, ma è una ‘condicio sine qua non’ senza la quale non sarà possibile procedere con l’adozione speciale. Il legislatore però pone delle eccezioni al riguardo: il giudice potrà valutare la richiesta di adozione speciale anche senza l’assenso delle parti coinvolte nei casi in cui i genitori abbiano perso la responsabilità genitoriale; il coniuge non è convivente con l’adottando oppure quando il coniuge dell’adottando e i genitori siano incapaci.

La valutazione dei criteri

Tornando all’iter, dopo che è stata presentata l’istanza, il Tribunale per i minorenni fissa l’udienza al fine di verificare se sussistono le condizioni dell’articolo 44 e se l’adozione ha come fine l’interesse del minore. Avvia pertanto delle indagini, in collaborazione con i servizi sociali per raccogliere delle informazione sugli attori coinvolti soffermandosi sull’idoneità affettiva e la capacità di occuparsi del minore; l’ambiente socio-famigliare dell’adottante; i motivi che stanno alla base della richiesta di adozione; la personalità del minore. Ottenute le varie informazioni il Tribunale può emettere sentenza che verrà comunicata alle parti; questi avranno 30 giorni di tempo qualora desiderassero impugnarla.

Lettura di approfondimento:  Parasonnie: comportamenti violenti durante in sonno

Caratteristiche dell’adozione speciale

A differenza dell’adozione legittimante, l’adozione speciale può essere revocata, ma solo in casi molto gravi (delitto).

A seguito dell’adozione speciale non viene reciso il vincolo di parentela fra l’adottato e la famiglia di origine: l’adottato conserva quindi tutti i diritti e doveri nei confronti della propria famiglia di origine. Di conseguenza, l’adottato no acquisisce legami di parentela con la famiglia adottante.

L’adottante è investito dalla responsabilità genitoriale sul minore, mentre l’obbligo di mantenimento cessa per la famiglia di origine.

Ancora, l’adottato acquista i diritti ereditari solo esclusivamente nei confronti della persona adottante e non dell’intera famiglia; il contrario non è previsto: gli adottanti non acquistano nessun diritto ereditario sui beni dell’adottato.

Infine, per quanto riguarda il cognome il minore non perde quello di origine, ma quello dell’adottante viene anteposto a quello già in essere cosicché rimanga più profondo  il legame del minore con la propria famiglia d’origine, in linea con i principi ispiratori di questa adozione.

Con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Cicchese e il dott. Lorenzo Lombardi


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