L’adozione speciale si differenzia dall’adozione tradizionale dal momento che viene applicata solamente quando il minore non è in stato di abbandono.
Da un punto di vista normativo, questo tipo di adozione si rifà all’art. 44 della legge 184/83 secondo il quale I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 (ossia quando non è stato dichiarato lo stato di adottabilità):
Esplicitando quanto espresso nella legge, notiamo che questo tipo di adozione può essere richiesta dai parenti del minore, ma anche da persone che intrattengono con quest’ultimo un rapporto stabile e duraturo nel caso in cui sia orfano di entrambi i genitori. Notiamo che una peculiarità importante di questa adozione sta nel fatto che può essere richiesta anche da chi non è coniugato.
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L’iter per l’adozione speciale prevede la presentazione della domanda al Tribunale per i minorenni di competenza del paese di residenza del minore corredata da una serie di documenti fra cui il certificato di nascita, lo stato di famiglia e il casellario penale dei richiedenti; documenti riguardanti il reddito, l’atto di nascita del minore, il certificato di matrimonio o dello stato libero se il minore ha compiuto sedici anni, il certificato di morte dei genitori.
In questo tipo di adozione è necessario che venga espresso il consenso sia da parte dell’adottante che dell’adottando nonché l’assenso dei genitori/coniuge dell’adottando.
In particolare se l’adottando ha compiuto 14 anni deve esprimere personalmente il proprio consenso davanti al presidente del Tribunale per i minorenni; se invece l’adottando ha compiuto 12 anni ne è previsto l’ascolto. Infine se è minore di 12 anni potrà essere ascoltato dal Tribunale solo dopo che ne è stata valutata la capacità di discernimento sulla questione.
Per quanto riguarda l’assenso invece può essere espresso personalmente oppure per procura. Tuttavia è importante sottolineare come tale assenso non sia una mera formalità, ma è una ‘condicio sine qua non’ senza la quale non sarà possibile procedere con l’adozione speciale. Il legislatore però pone delle eccezioni al riguardo: il giudice potrà valutare la richiesta di adozione speciale anche senza l’assenso delle parti coinvolte nei casi in cui i genitori abbiano perso la responsabilità genitoriale; il coniuge non è convivente con l’adottando oppure quando il coniuge dell’adottando e i genitori siano incapaci.
Tornando all’iter, dopo che è stata presentata l’istanza, il Tribunale per i minorenni fissa l’udienza al fine di verificare se sussistono le condizioni dell’articolo 44 e se l’adozione ha come fine l’interesse del minore. Avvia pertanto delle indagini, in collaborazione con i servizi sociali per raccogliere delle informazione sugli attori coinvolti soffermandosi sull’idoneità affettiva e la capacità di occuparsi del minore; l’ambiente socio-famigliare dell’adottante; i motivi che stanno alla base della richiesta di adozione; la personalità del minore. Ottenute le varie informazioni il Tribunale può emettere sentenza che verrà comunicata alle parti; questi avranno 30 giorni di tempo qualora desiderassero impugnarla.
A differenza dell’adozione legittimante, l’adozione speciale può essere revocata, ma solo in casi molto gravi (delitto).
A seguito dell’adozione speciale non viene reciso il vincolo di parentela fra l’adottato e la famiglia di origine: l’adottato conserva quindi tutti i diritti e doveri nei confronti della propria famiglia di origine. Di conseguenza, l’adottato no acquisisce legami di parentela con la famiglia adottante.
L’adottante è investito dalla responsabilità genitoriale sul minore, mentre l’obbligo di mantenimento cessa per la famiglia di origine.
Ancora, l’adottato acquista i diritti ereditari solo esclusivamente nei confronti della persona adottante e non dell’intera famiglia; il contrario non è previsto: gli adottanti non acquistano nessun diritto ereditario sui beni dell’adottato.
Infine, per quanto riguarda il cognome il minore non perde quello di origine, ma quello dell’adottante viene anteposto a quello già in essere cosicché rimanga più profondo il legame del minore con la propria famiglia d’origine, in linea con i principi ispiratori di questa adozione.
Con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Cicchese e il dott. Lorenzo Lombardi
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Uomo con le dita incrociate | Autore: dolgacho