Disturbo Specifico dell’Apprendimento e i disturbi di apprendimento
La recente divulgazione di indicazioni per promuovere l’inclusione scolastica (DM 27/12/12 e CM n.8 06/03/13) ha evidenziato la necessità di chiare indicazioni rispetto ad un tema dibattuto da anni nella comunità scientifica e che ha importanti ripercussioni sui percorsi scolastici dei nostri bambini e ragazzi: la differenza fra Disturbi Specifici di Apprendimento e difficoltà di apprendimento.
Indice dei contenuti
Le definizioni di Disturbo Specifico dell’Apprendimento fornite dalla letteratura scientifica sono varie, ma tutte hanno in comune alcuni punti fondamentali:
La verifica di questi criteri di inclusione permette, a partire dalla fine della seconda o terza elementare, di effettuare una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento che accompagnerà l’individuo per tutto il suo percorso di vita, pur modificandosi nelle manifestazioni in base alle esperienze di vita.
Questo termine ombrello comprende tutte quelle situazioni, transitorie o durature, che provocano nell’individuo difficoltà nel percorso formativo, ma di carattere più lieve rispetto ad un Disturbo Specifico dell’Apprendimento.
E’ fondamentale comprendere però che, se non considerate adeguatamente e fronteggiate con una didattica e un’attenzione opportune, tali difficoltà, seppur lievi, possono col tempo rappresentare un serio ostacolo al successo formativo, al pari, se non in modo ancora più incisivo, dei DSA.
I motivi alla base di una difficoltà di apprendimento possono essere diversi: la presenza di una disabilità, un percorso formativo non continuativo o insufficiente, problemi psicologici (ansia, depressione, demotivazione, impotenza appresa, ecc), fattori contestuali (svantaggio socio-culturale, fattori traumatici quali lutti, separazioni o trasferimenti).
La comunità scientifica concorda nel riconoscere una sostanziale continuità fra le situazioni di problematicità e quelle di “normalità”, per cui il punteggio col quale si distingue il Disturbo Specifico di Apprendimento dalla difficoltà di apprendimento è arbitrario e frutto di principi condivisi.
Ne consegue che esistono molte situazioni in cui nonostante le manifeste difficoltà, non è possibile proporre una diagnosi di DSA, in quanto le prestazioni della persona nella lettura, scrittura o calcolo non sono gravemente al di sotto della media, ma si caratterizzano per essere al limite della sufficienza.
Il riconoscimento di queste situazioni, così delicate, passa per alcuni elementi fondamentali:
Le recenti DM 27/12/12 e CM n.8 06/03/13 fanno rientrare i DSA e le difficoltà di apprendimento, così come la disabilità e lo svantaggio socio-culturale e linguistico, all’interno della macrocategoria dei Bisogni Educativi Speciali (BES), ovvero delle situazioni per le quali tutto il sistema formativo è tenuto ad attivarsi per ridurre gli ostacoli e promuovere la massima inclusione.
Così come già succede per i DSA, anche per le difficoltà di apprendimento sarà infatti possibile usufruire di misure compensative e dispensative, didattica personalizzata e specifiche attenzioni, ma in questo caso in assenza di una certificazione. Questi provvedimenti forniscono infatti al Consiglio di Classe o al team docenti la possibilità di individuare quei casi per i quali è necessaria qualche attenzione in più, senza dover necessariamente attendere un documento che attesti tale necessità.
Questa piccola grande rivoluzione nella legislazione italiana rappresenta uno dei più importanti passi verso l’abbattimento di tutti quegli ostacoli che impediscono l’inclusione e compromettono il successo formativo dei nostri bambini e ragazzi in difficoltà.
Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi sul mio account personale di Instagram, sulla Pagina Ufficiale Facebook di Psicologia Pratica o nel Gruppo di Psicologia Pratica. © Copyright www.davidealgeri.com. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, del materiale su altri siti internet e/o su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione concessa da Davide Algeri e con citazione esplicita della fonte (www.davidealgeri.com). E’ consentita la riproduzione solo parziale su forum, pagine o blog solo se accompagnata da link all’originale della fonte. E’ altresì vietato utilizzare i materiali presenti nel sito per scopi commerciali di qualunque tipo. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.