Quando si parla di valutazione del rischio stress lavoro correlato, occorre valutare gli indicatori di rischio generico, le manifestazioni comportamentali riconducibili a stress e le risorse individuali e sociali di coping, messe sostenute e messe a disposizione dei lavoratori. Il 16 maggio 2009, sono entrate in vigore le disposizioni relative alla valutazione dello stress lavoro correlato (art. 28, comma 1, del Decreto legislativo 81/2008).
Un contributo importante proviene dal Coordinamento Spisal che ha riunito i servizi Spisal delle Aziende U.L.S.S. 20, 21 e 22 della Regione Veneto, producendo la seguente Proposta di metodo per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Dopo aver indicato che “lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori”, si propone un metodo di valutazione con “valore di indicazione minima per le aziende, con particolare riferimento alle piccole e medie”.
In particolare il metodo si articola in tre fasi principali.
La prima fase consiste nella valutazione degli indicatori oggettivi di stress al lavoro.
Questa fase prevede la compilazione di una Check List che “identifica la condizione di rischio basso–medio–alto” relativamente a:
La seconda fase consiste nell’identificazione della condizione di rischio (basso, medio, alto) e nella pianificazione delle azioni di miglioramento.
In particolare per ogni livello di rischio sono indicate le modalità di azione.
La terza – obbligatoria solo in caso di rischio alto – consiste nella valutazione della percezione soggettiva dello stress lavoro correlato, attraverso compilazione di questionari di percezione, analizzati in modo aggregato.
In questa fase si deve scegliere:
I questionari soggettivi non hanno la funzione di identificare il soggetto con il problema, ma di consentire la rilevazione anonima delle percezioni dei lavoratori che, aggregate per area/reparto, contribuiscono ad identificare le condizioni su cui intervenire per eliminare, ridurre e gestire la condizione di stress al lavoro”.
I questionari maggiormente riconosciuti ed adottati, sono:
Riguardo alle misure di prevenzione il documento indica che “la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro correlato può comportare l’adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati”.
E gli interventi per la riduzione dei rischi, programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano quindi con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi.
FONTE : ASL20 – Verona
Davide Algeri
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