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In arrivo la nuova legge finanziaria per gli psicologi

Scritto da Dott. Davide Algeri il 27 Settembre 2011
Categorie
  • Crescita personale
Tags

nuova-manovra-finanziariaRiporto qui di seguito un articolo firmato da Felice Torricelli, che illustra lo scenario di quello che potrebbe essere il futuro della professione dello psicologo. Se c’era un modo per peggiorare le cose, è stato trovato il modo per farlo.

Ad ogni modo leggete e valutate

Buona lettura

Davide Algeri

La manovra finanziaria 2011 bis, approvata definitivamente in Parlamento pochi giorni fa tra grandi polemiche, introduce molte novità per gli Psicologi liberi professionisti.

Innanzi tutto, viene previsto l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente. La violazione dell’obbligo determinerà un illecito disciplinare che gli Ordini dovranno sanzionare. Il Codice Deontologico dovrà quindi recepire questo dovere e prevedere sanzioni corrispondenti.

Il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi deve quindi darsi da fare per definire a questo proposito una nuova normativa disciplinare che probabilmente sarà poi sottoposta a referendum presso tutti gli iscritti. Uno dei problemi maggiori sarà quello di rendere compatibile la formazione permanente degli Psicologi con la normativa ECM, che resta comunque in vigore.

Altra importante novità è quella che prevede, al momento del conferimento dell’incarico, l’obbligo di pattuizione scritta del compenso spettante al professionista.

Vedremo in quale modo si darà sostanza a questa previsione, visto che il riferimento citato dalla legge sono le tariffe professionali stabilite con Decreto Ministeriale che la nostra professione non ha mai avuto (il nostro Tariffario, infatti, anche prima di essere rivisto alla luce dei decreti Bersani, non era mai stato approvato formalmente dal ministro).

Ancora, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale devono essere resi noti al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico.

Lettura di approfondimento:  I messaggi del narcisista: come difendersi!

Questo passaggio determina un nuovo costo in carico a molti colleghi, visto che ad oggi sono solo 13.000 gli Psicologi assicurati per la Responsabilità Civile professionali dalla CAMPI (www.cassamutuapsicologi.it), libera associazione tra Psicologi che, non avendo alcuna finalità di lucro, riesce a garantire prezzi molto al di sotto di quelli di mercato. Il Consiglio Nazionale e l’Enpap potranno stipulare convenzioni con le compagnie assicurative ma, visti i precedenti, c’è poco da stare tranquilli.

Viene poi ulteriormente liberalizzata la pubblicità avente ad oggetto l’attività professionale che può essere attuata con ogni mezzo ed ha l’obbligo di essere trasparente, veritiera, corretta e non equivoca, ingannevole o denigratoria.

Altre disposizioni riguardano le sanzioni per i professionisti che evadano l’obbligo di fatturazione*: a quelle amministrative si aggiungerebbe la sospensione dall’esercizio della professione.

Questa pena sarebbe applicata “d’ufficio” dalla Agenzia delle Entrate, anche a fronte della sola contestazione (e non a seguito di un giudizio dibattimentale) di mancata fatturazione e l’Ordine dovrebbe solo prenderne atto e pubblicizzarla, senza che sia consentito al professionista stesso di difendersi (sic!).

Alcune delle innovazioni introdotte dalla nuova finanziaria, poi, non sono applicabili agli Psicologi in quanto la nostra professione rientra tra quelle sanitarie. Si tratta, per esempio, della nuova, interessante disciplina del tirocinio professionale**, che prevede un equo compenso per i tirocinanti nonché di quella che prevede la separazione delle funzioni amministrative da quelle disciplinari degli Ordini.

L’iscrizione della nostra professione tra quelle sanitarie, sancita dal passaggio delle competenza di vigilanza che ci riguardano al relativo ministero, è stato fortemente voluta dal sindacato dei colleghi dipendenti pubblici ed ottenuta qualche anno fa.

Lettura di approfondimento:  Quando l'aiuto diventa necessario (Secondo incontro)

Tutte le disposizioni della finanziaria appena deliberata si applicano entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e quindi sarannooperative a settembre prossimo.

Ci sarà, nel frattempo, da prestare la massima attenzione!

Felice D. Torricelli

NOTE:

*:  LEGGE 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 5
5. All’articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

“2-sexies. Qualora siano state  contestate  a  carico  di  soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere  il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e’ disposta in ogni caso la  sanzione accessoria  della  sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e’ disposta  per  un periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all’articolo  19, comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il provvedimento di sospensione e’ immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione  sono  comunicati  all’ordine  professionale  ovvero   al soggetto competente alla  tenuta  dell’albo  affinche’  ne  sia  data pubblicazione  sul  relativo   sito   internet.   Si   applicano   le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al  comma  2-sexies siano  commesse  nell’esercizio  in  forma  associata  di   attivita’professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e’ disposta nei confronti di tutti gli associati.”.

Il testo integrale dell’art. 2 della legge è consultabile a questo indirizzo

**: LEGGE 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, comma 5, lettera c)
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Lettura di approfondimento:  Come ritrovare la motivazione in 6 mosse

Il testo integrale dell’art. 3 della legge è consultabile a questo indirizzo


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